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lunedì 6 giugno 2011

Io ci vado e voto 4 volte SI - Referendum 2011 - Sul Legittimo Impedimento



Cancellazione della norma che permette il legittimo impedimento

"Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l'articolo 2, della legge 7 aprile 2010 n. 51, recante Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?"

Annamoli a vede, sta legge e sti commi, che so' davvero paraculi:

Il testo e' in vigore dal 9 Aprile der 2010. in politichese:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce
legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di
procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali,
quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare
dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal
regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e
consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle
funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi
e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di
ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo,
costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del
codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei
procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi
di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che
l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a
udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore
a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata
del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma,
numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del
medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge.


Nun me pare che ce stia poi cosi' tanto da argomenta'... ma ce lo sanno questi quanti leggittimi impedimenti c'ha er cittadino comune... che piove o tira vento quanno sbaja deve anna' a paga', e se paga in contanti o cor bancomat deve da fa' pure la fila? Ma sto leggittimo impedimento poi ma de che, che c'avete le machine co le sirene, che parcheggiate in doppia fila tanto le multe nun ve le fanno... provatece voi, miei cari capiscioni che siete tarmente vittime che calpestate er diritto de uguaglianza ogniqualvolta respirate..
Io ce vado e a sto quesito voto SI, perche' me so' rotto la fodera der cosiddetto a vede che ce sta ancora gente che se arroga diritti quanno invece dovrebbe avecce piu' che altro doveri.

Dice, ma e' una legge contro a Berlusconi! E potra' pure esse contro Berlusconi, ma come lui tutti quelli che je se accompagnano da una parte e dall'altra della barricata.

A chi tocca nun se ingrugna, chi rompe paga e i cocci, per una volta tanto, non siano quelli della povera gente.

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